Campagna pubblicitaria dai risultati non soddisfacenti: il compenso va versato comunque per intero
Inutili le contestazioni della ditta che ha commissionato la campagna promozionale, contestazioni relative alla scarsa risposta della clientela
Può risultare decisivo il fatto che la persona offesa, per effetto del ‘blocco’ del proprio profilo, non sia stata in condizione di percepire direttamente e nell’immediatezza il contenuto offensivo né di interloquire con l’autore, restando estranea alla comunicazione rivolta a una pluralità di soggetti
Stop legittimo se il finanziamento richiesto (e concesso) ha rappresentato un’operazione gravemente imprudente, priva di logica imprenditoriale, che ha aggravato la crisi dell’azienda