Niente controllo giudiziario per la società a fronte di mere irregolarità formali addebitabili all’amministratore
Respinta la richiesta avanzata dal socio di maggioranza e mirata alla nomina di un amministratore giudiziario
Invece, l’imprenditore agricolo individuale e quello organizzato in forma societaria di persone o di capitali, non essendo assoggettato né a fallimento né a liquidazione coatta amministrativa, può concludere accordi di ristrutturazione o ricorrere ad uno degli strumenti di composizione della crisi
Indiscutibile, secondo i giudici, l’efficacia ultrattiva delle procedure fallimentari aperte sotto il regime abrogato