Contratto predisposto dal professionista: come tutelare il consumatore

Necessario garantire al consumatore la possibilità di esercitare correttamente la propria autonomia contrattuale, non solo in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma anche in costanza di contratto singolarmente predisposto dal professionista

Contratto predisposto dal professionista: come tutelare il consumatore

La disciplina di tutela prevista dal ‘Codice del consumo’, in quanto volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso che impedisce al consumatore di esercitare correttamente la propria autonomia contrattuale, trova applicazione non solo in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma anche in costanza di contratto singolarmente predisposto dal professionista, incombendo peraltro su quest’ultimo l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 17620 del 3 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito della compravendita di una vettura.
In generale, l’eventuale applicabilità della disciplina settoriale consumeristica investe la prevalenza delle condizioni individuali su quelle generali di contratto e l’individuazione delle clausole effettivamente negoziate, a prescindere dalla loro collocazione (se rinvenibili, cioè, nel contratto individuale, ovvero se trasfuse in parte all’accordo stipulato), nonché gli eventuali profili di vessatorietà, tali da determinare la loro nullità, alla luce del ‘Codice del consumo’.
Quanto alla prevalenza delle condizioni individuali su quelle generali di contratto, mentre essa è testualmente prevista dal Codice Civile nel caso di incompatibilità, diversamente accade nel ‘Codice del consumo’, ove, invece, non opera un analogo criterio di prevalenza tra condizioni generali e clausole individuali, ma la distinzione rileva piuttosto ai fini della verifica della vessatorietà, giacché, nella logica della tutela consumeristica, la clausola non è considerata vessatoria se ha formato oggetto di effettiva trattativa individuale, indipendentemente dalla sua collocazione nel testo negoziale, fermo l’onere del professionista di provarne la sussistenza.
Quanto alla vessatorietà delle clausole in esame (importo della caparra, tempi di consegna del veicolo), fermo restando che la sussunzione di una clausola nella fattispecie normativa resta affidata al vaglio del giudice, alla luce del test del significativo squilibrio dettato dal ‘Codice del consumo’, va precisato, secondo i giudici di Cassazione, che la disciplina di tutela prevista dal ‘Codice del consumo’, in quanto volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso che impedisce al consumatore di esercitare correttamente la propria autonomia contrattuale, trova applicazione non solo in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma anche in costanza di contratto singolarmente predisposto dal professionista, incombendo peraltro su quest’ultimo l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado da lui unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Necessario, ora, un nuovo processo in Appello per esaminare l’applicabilità del ‘Codice del consumo’ al caso in esame e, di conseguenza, valutare la potenziale natura vessatoria delle pattuizioni inerenti, da un lato, all’entità della caparra confirmatoria, dall’altro, ai tempi di consegna del veicolo, anche correlandole tra loro, tenendo conto della particolarità del veicolo compravenduto e delle circostanze esistenti al momento della stipulazione, alla luce di un’interpretazione favorevole all’aderente nel caso di dubbio.

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