Denaro rubato da un corriere: la ludopatia non può rendere meno grave l’episodio

Impossibile, secondo i giudici, parlare in automatico di vizio di mente. In generale, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere del soggetto e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa

Denaro rubato da un corriere: la ludopatia non può rendere meno grave l’episodio

Ludopatia non catalogabile come vizio di mente: condanna definitiva per il corriere – dipendente di una nota società – che si è appropriato di una somma di denaro, a sua disposizione per ragioni di servizio, sostenendo, invece, con tanto di denuncia sporta in Questura, di essere stato vittima di una rapina.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 8405 del 4 marzo 2026 della Cassazione), i quali hanno sancito la condanna definitiva del lavoratore.
Scenario della vicenda, risalente a quasi dodici anni fa, è la provincia calabrese. Tutto ha inizio quando un corriere – dipendente di una nota società – si presenta in Questura e denuncia di essere stato rapinato, precisando che gli è stata sottratta una somma di denaro – 368 euro – a lui affidata per ragioni di servizio.
Quella denuncia viene resa nota, ovviamente, anche alla società datrice di lavoro. I dettagli dell’episodio, però, non paiono chiarissimi, e, anzi, destano non pochi sospetti. Così, non a caso, il corriere si ritrova nei guai, accusato di peculato per essersi appropriato, nelle vesti di incaricato di pubblico servizio, del denaro a lui affidato per ragioni di servizio.
A rendere più delicata la situazione, poi, anche la scoperta di un ulteriore dettaglio: il corriere soffre di ludopatia. Difatti, si appurerà poi che ha preso quel denaro per tentare la fortuna alle cosiddette ‘macchinette’.
Per i giudici di merito il quadro è chiaro: il corriere viene condannato per peculato, con pena fissata in Appello in quindici mesi di reclusione.
Il legale che difende il corriere prova però a renderne meno grave la posizione, puntando sull’elemento soggettivo del reato e osservando che il suo cliente si è appropriato della somma di danaro in quanto affetto da ludopatia, ma i giudici d’Appello non hanno riconosciuto il vizio totale o parziale di mente.
Secondo l’avvocato, il disturbo che affliggeva, almeno all’epoca, il suo cliente non è trascurabile, e, anzi, i giudici d’Appello avrebbero potuto riconoscere il vizio di mente anche in assenza di certificazione medica o dell’espletamento di una perizia.
Per chiudere il cerchio, infine, il legale osserva che in Appello, pur ritenendo verosimile la ludopatia del corriere, si è omesso di considerarla, peraltro nel contesto di ulteriori elementi di prova che ne avvalorano la presenza, e, segnatamente, l’episodicità della condotta, l’esiguità della somma oggetto di appropriazione e la volontà di restituirla, la situazione economica precaria del corriere, la sua disastrosa condizione personale (che lo ha visto più volte condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare), la perdita della propria azienda e il controllo esercitato dalla propria compagna sulle entrate familiari, proprio a causa dell’impulso irrefrenabile dell’uomo al gioco.
Ragionando sull’elemento oggettivo del reato, però, per i magistrati di Cassazione le obiezioni sollevate dalla difesa non reggono assolutamente, anche perché la ludopatia dedotta dal corriere non può, in assenza della allegazione di idonea documentazione o di esperimento di consulenza o di perizia, essere presa in considerazione al fine del riconoscimento di un vizio parziale di mente.
In generale, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere del soggetto, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità, ribadiscono i magistrati di Cassazione.
Detto ciò, facendo riferimento alla vicenda oggetto del processo, il vizio del gioco di azzardo può sulla carta risolversi in una ludopatia e costituire un disturbo della personalità. Tuttavia, perché i disturbi della personalità possano rientrare nel concetto di infermità (e, dunque, consentire il riconoscimento del vizio totale o parziale di mente) occorre, tuttavia, che siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.
Soffermandosi sulla ludopatia e sulla possibile conseguente compromissione della capacità di volere, sono necessari specifici elementi dimostrativi dell’effetto cogente dell’impulso all’azione asseritamente indotto dalla ludopatia. E invece, nella vicenda in esame, la ludopatia non è stata certificata e, dunque, documentata e accertata, ma è stata solo apoditticamente affermata dal corriere, annotano i giudici di Cassazione.
Tirando le somme, le circostanze emerse escludono che la ludopatia dedotta dal legale possa assurgere a vizio parziale di mente, soprattutto perché il corriere ha dichiarato di aver risolto i suoi problemi di gioco senza fare ricorso a supporti terapeutici e ha raccontato che a causa delle difficoltà economiche in cui versava, per far fronte alle spese, sperava ingenuamente di riuscire a vincere danaro, giocando alle ‘macchinette’. E, peraltro, le stesse modalità della condotta, connotate dalla simulazione di reato e da una successiva ritrattazione, denotano una piena lucidità al momento dell’appropriazione del danaro e la consapevolezza dell’azione compiuta, chiosano i giudici di Cassazione.

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