Messaggio audio su ‘WhatsApp’: può costare il posto di lavoro

Sufficiente ad integrare l’illecito ascritto al lavoratore la circostanza che la dichiarazione sia stata resa davanti a soggetti terzi, per tali intendendosi gli altri partecipanti alla chat

Messaggio audio su ‘WhatsApp’: può costare il posto di lavoro

Basta un audio su ‘WhatsApp’ per mettere alla porta il dipendente. Confermato in via definitiva dai giudici (ordinanza numero 7982 del 31 marzo 2026 della Cassazione) il licenziamento di una – oramai ex – direttrice di un ufficio di ‘Poste Italiane’. Fatale la pubblicazione su ‘Facebook’ di un messaggio audio da lei inviato in una chat su ‘WhatsApp’ e contenente critiche alla società e offese ai colleghi.
Decisivo il passaggio in Appello: in quel contesto, difatti, vengono accolte le obiezioni sollevate da ‘Poste Italiane s.p.a.’ e viene ritenuto legittimo il licenziamento di una lavoratrice, che, all’epoca dei fatti, svolgeva il ruolo di direttrice di un ufficio. Smentita completamente la visione ‘buonista’ del Tribunale, che aveva ritenuto l’episodio punibile con una sanzione conservativa.
Chiara e rilevante, per il giudice di secondo grado, la contestazione mossa dall’azienda alla lavoratrice, ossia avere reso, nell’ambito di una chat su ‘WhatsApp’, una dichiarazione relativa a direttive interne adottate dalla società, concernenti le procedure di controllo relative al possesso del ‘green pass’ da parte degli utenti che accedevano all’ufficio postale, possesso prescritto in relazione all’emergenza pandemica da Covid, dichiarazione in cui si faceva riferimento a minacce di sanzioni disciplinari profferite dalla superiore gerarchica della direttrice per l’ipotesi di mancato controllo, si usavano espressioni offensive verso i colleghi, si rivelavano procedure interne destinate a rimanere riservate, indicando anche le modalità che consentivano in concreto di eluderle pur in assenza di ‘green pass’.
Dulcis in fundo, si è appurato che la dichiarazione era reperibile su una pagina ‘Facebook’ riferita ad altro soggetto ed era liberamente accessibile e consultabile dal pubblico.
In Appello, quindi, viene, come detto, sancita la legittimità del licenziamento, legittimità fondata sul carattere plurioffensivo della condotta, sul ruolo rivestito dalla lavoratrice, sulla intensità delle violazioni dei doveri ad essa facenti capo, sulle potenzialità lesive delle dichiarazioni in rapporto ai valori in gioco ed ai presidi di sicurezza approntati dalla parte datoriale in ossequio a disposizioni di legge. Impossibile, quindi, a fronte di tali elementi, confinare la condotta ascritta fra quelle punite con sanzione conservativa, come viceversa ritenuto in Tribunale.
A chiudere il cerchio provvedono i magistrati di Cassazione, respingendo tutte le obiezioni sollevate dalla lavoratrice, la quale deve dire addio definitivamente al proprio posto di lavoro. Condivisa in pieno, in sostanza, la valutazione dei fatti compiuta in Appello.
Per quanto concerne la tesi sostenuta dalla lavoratrice, tesi secondo cui il messaggio vocale oggetto di contestazione, illecitamente diffuso da terzi, era stato affidato ad una chat di gruppo destinata solo agli utenti e quindi configurante mera comunicazione privata, viene ribadita, invece, la utilizzabilità della dichiarazione.
Ciò detto, è palese, secondo i giudici di Cassazione, la fattispecie disciplinarmente rilevante, per il solo fatto che la dichiarazione era stata resa avanti a terzi soggetti e quindi con rifermento agli altri partecipanti al gruppo ‘WhatsApp’, come tali, quindi, naturali destinatari della comunicazione audio inviata al gruppo dalla lavoratrice.
Di conseguenza, è sufficiente ad integrare l’illecito ascritto alla lavoratrice la circostanza che la dichiarazione fosse stata resa davanti a soggetti terzi, per tali intendendosi gli altri partecipanti alla chat, e la verifica dell’elemento soggettivo, nel senso del suo carattere intenzionale, è riferita, per l’appunto, alla condotta dichiarativa direttamente rivolta ai partecipanti della chat. Viceversa, l’affermazione della sussistenza dell’elemento colposo concerne il diverso profilo della prevedibilità della diffusione del messaggio all’esterno da parte di terzi ed ha riguardo non alla condotta in sé ma alla rappresentazione delle sue conseguenze sul piano della possibilità che essa potesse essere portata a conoscenza di soggetti esterni alla chat.
Cambiando fronte, poi, i giudici di Cassazione precisano che la natura di corrispondenza privata, riconoscibile alla messaggistica ‘WhatsApp’, se pone in astratto un problema di utilizzabilità dei messaggi riservati diffusi da terzi, non esclude comunque che le dichiarazioni diffuse con tale mezzo possano integrare anche gli estremi dell’illecito disciplinare, ove connotate, come in questo caso specifico, dalla volontà di ledere la reputazione della parte datoriale e dei colleghi, di diffondere informazioni riservate di indicare modalità elusive di procedure prescritte dalla società datrice da lavoro in relazione alla esigenza di contenimento della emergenza pandemica. In altri termini, il solo fatto che la dichiarazione sia resa nell’ambito di una corrispondenza privata non scrimina il rilievo disciplinare della condotta. E in questa ottica era facilmente prevedibile per la lavoratrice che il contesto in cui la dichiarazione era stata resa si prestava a tale ampia diffusione esterna, e già solo tanto costituisce elemento di grande disvalore della condotta.
Rilevante, infine, anche la violazione del codice disciplinare che accompagna il contratto collettivo di ‘Poste Italiane’, violazione non sanzionabile con misura conservativa.
Su questo fronte, difatti, i magistrati di Cassazione osservano che il contratto sanziona con il licenziamento senza preavviso le violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato un forte pregiudizio alla società o a terzi. Ragionando in questa ottica, è decisivo il riferimento alla piena consapevolezza nella lavoratrice di agire in contrasto con superiori prescrizioni, sia di carattere generale (affermazioni lesive della reputazione del datore di lavoro e di offese ai colleghi) sia di carattere specifico (con particolare riferimento alla propalazione di informazioni di chiaro contenuto riservato attinenti alle misure adottate in relazione all’emergenza Covid). Senza dimenticare, poi, la potenzialità lesiva della condotta dichiarativa, in particolare in relazione alla finalità prevenzionistica, particolarmente rilevante in rapporto ai valori in gioco, anche dell’incolumità delle persone, delle prescrizioni datoriali destinate al contenimento della emergenza pandemica.
Tutti gli elementi raccolti consentono, in conclusione, di ricondurre la concreta fattispecie all’ipotesi considerata dalla norma collettiva come giustificatrice della sanzione espulsiva, chiosano i magistrati di Cassazione, richiamando la presenza del forte pregiudizio, anche solo potenziale, per la società e per i terzi a fronte della condotta della lavoratrice.

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