Nullità delle nozze: per lo Stato italiano non basta l’immaturità del coniuge

Insufficiente questo elemento per riconoscere in sede civile la nullità del matrimonio sancita in ambito ecclesiastico

Nullità delle nozze: per lo Stato italiano non basta l’immaturità del coniuge

Moglie immatura: ciò non basta, almeno per lo Stato italiano, a rendere nulle le nozze. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 10849 del 23 aprile 2026 della Cassazione), i quali hanno respinto definitivamente l’istanza con cui un uomo puntava a vedere riconosciuta in sede civile la nullità del matrimonio sancita in ambito ecclesiastico.
Protagonista in ambito giudiziario è proprio l’uomo, Vincenzo – nome di fantasia –, il quale, una volta ottenuta sul fronte ecclesiastico la nullità del matrimonio con Chiara – nome di fantasia –, punta a vedere riconosciuta anche dallo Stato italiano tale nullità. In Appello, però, la specifica istanza avanzata da Vincenzo viene respinta, nonostante il riferimento al vizio psichico di incapacità della donna a contrarre matrimonio.
Per i giudici italiani, difatti, non si può parlare di infermità di mente – che legittima l’impugnazione del matrimonio – a fronte di una situazione, come quella riguardante Chiara, descritta come di mera deficienza caratteriale o immaturità, per non avere valutato la rilevanza dell’atto, cioè il matrimonio canonico, in sé indissolubile.
In sostanza, la motivata immaturità psichica ed affettiva della donna non può ritenersi di tale gravità da integrare un vizio psichico rilevante ai fini della nullità civile del matrimonio nell’ordinamento italiano, tirano le somme i giudici d’Appello.
A portare il caso in Cassazione è Vincenzo, il quale sostiene sia stato commesso un grave errore in Appello, avendo ritenuto l’immaturità psichica di Chiara non di tale gravità da integrare un vizio psichico rilevante ai fini della nullità civile.
Sul tavolo la questione è lampante: accertare se i vizi, come riscontrati in questa vicenda dal Tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall’ordinamento italiano.
Necessario, perciò, partire da quanto stabilito dal Tribunale ecclesiastico su Chiara, la quale è stata ritenuta affetta da immaturità psichica che si esprime in instabilità affettiva, egocentrismo, ansie, insicurezze, rigidità di carattere, diffidenza, scarsa tolleranza, carenza di realismo, con un influsso decisivo sul suo rapportarsi alla vita coniugale e familiare, con conseguente accertamento dell’esistenza, all’epoca delle nozze, di una chiara ed evidente immaturità psichica ed affettiva della donna, immaturità di natura psicogena e originata, come terreno di coltura ideale, dallo squilibrio delle funzioni genitoriali respirato nel suo ambiente familiare.
Ciò è bastato in ambito ecclesiastico per dichiarare la nullità del matrimonio tra Chiara e Vincenzo. Ma ciò non basta, anche secondo i magistrati di Cassazione, per ritenere accertato nella donna quel vizio psichico che consente in ambito civile di impugnare il matrimonio.
Viene ribadito, difatti, che, in tema di delibazione della sentenza di un Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico, siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata dall’articolo 120 del Codice Civile, cosicché è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
Prioritaria è l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico. E, ragionando in questa prospettiva, la nullità discende da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso e non si discosta sostanzialmente dalle ipotesi di invalidità contemplate dal Codice Civile.
Tornando alla vicenda in esame, si rivelano prive di fondamento le obiezioni sollevate da Vincenzo e mirate a presentare i fatti richiamati in ambito ecclesiastico come valutabili nell’ottica della nullità matrimoniale prevista dallo Stato italiano.
Per i magistrati di Cassazione, difatti, bisogna sempre tenere bene a mente che il vizio di capacità, rilevante in sede civile per la nullità del matrimonio, non è integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell’indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l’incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini, come quello matrimoniale, non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente.
E nella vicenda in esame il Tribunale ecclesiastico ha accertato che Chiara è affetta da una mera immaturità psichica ed affettiva, non integrante, chiosano i magistrati di Cassazione, un vizio psichico espressivo d’incapacità d’intendere e di volere, poiché l’incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non significava necessariamente deficit psichico, almeno per lo Stato italiano, e identico discorso valer per l’immaturità di natura psicogena.

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