Personale inadeguato, Comune e scuola colpevoli per la morte di una bambina
Decisivo l’addebito di avere impiegato personale, destinato ad occuparsi della bambina poi deceduta, non adeguatamente formato neppure al fine di chiamare tempestivamente i soccorsi, ossia il ‘Servizio 118’
Istituto comprensivo e Comune responsabili per la morte della giovanissima allieva – 6 anni, affetta da deficit psico-motorio e invalida al 100 per cento –, morte causata da asfissia, se si appura che il personale addetto alla sorveglianza e all’educazione era complessivamente inadeguato anche rispetto ai basilari compiti richiesti dalle circostanze, quali porre in essere manovre minime di disostruzione delle vie respiratorie, tramite, se del caso, la manovra di Heimlich, ovvero la ‘manovra salvavita’ da utilizzare in caso di soffocamento od ostruzione, che normalmente costituisce il bagaglio minimo indispensabile, usualmente fornito pure tramite apposita dimostrazione gratuita per il personale degli asili e delle scuole dell’infanzia e comunque destinato a compiti di assistenza e controllo dei minori.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 23292 del 15 luglio 2026 della Cassazione), i quali hanno condannato in via definitiva istituto scolastico ed ente locale a risarcire la madre e la sorella della bambina.
A rendere il quadro ancora più chiaro è stato poi l’addebito, sia all’Istituto comprensivo che al Comune, di avere impiegato personale, destinato ad occuparsi della bambina poi deceduta, non adeguatamente formato neppure al fine di chiamare tempestivamente i soccorsi, ossia il ‘Servizio 118’, se è vero, come emerso dai fatti, che non solo vi fu un ritardo, oscillante in un arco cronologico tra gli otto e i diciotto minuti, speso in telefonate e allarmi a voce tra le varie persone dell’Istituto e del Comune, ma altresì che alla fine la telefonata decisiva, a mezzo cellulare, che attivò il ‘Servizio di emergenza 118’, che sopraggiunse in tre minuti dalla chiamata, fu effettuata solo dal genitore di un altro bambino, presente nell’Istituto o nei pressi dell’ingresso dell’edificio, in quanto i fatti accaddero a ridosso dell’ora di uscita pomeridiana.
Per i magistrati di Cassazione i dettagli del drammatico episodio sono inequivocabili: la persona incaricata di sorvegliare la bambina durante il sonno pomeridiano, al fine di evitare il verificarsi di episodi di soffocamento da ingestione di cibo o anche solo che la bambina cadesse dal letto, si era posta in una stanza diversa da quella nella quale la bambina riposava, ossia nell’antibagno. Evidentemente, eventuali episodi di rigurgito non potevano essere facilmente e repentinamente percepiti da una persona sita in detta posizione, osservano i magistrati di Cassazione.
Ciò è sufficiente per escludere una qualsivoglia inferenza del caso fortuito, considerato l’evidente inadempimento del personale delle due strutture pubbliche, inadempimento imputabile a formazione deficitaria per il compito cui era preposto.