Reagisce contro alcuni pubblici ufficiali: l’ubriachezza non può salvarlo dalla condanna

In generale, l’azione esercitata sulla psiche del soggetto dall’alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti non impedisce di ravvisare gli estremi del dolo

Reagisce contro alcuni pubblici ufficiali: l’ubriachezza non può salvarlo dalla condanna

Reagisce al controllo effettuato da alcuni pubblici ufficiali: la condizione di ubriachezza non esclude la consapevolezza della condotta illecita.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (sentenza numero 39726 del 10 dicembre 2025 della Cassazione) alla luce dell’episodio verificatosi in provincia di Agrigento.
Chiari i fatti: un uomo, preda anche dei fumi dell’alcool, dà in escandescenze in occasione del controllo in corso da parte di alcuni pubblici ufficiali nei suoi confronti.
Inevitabile lo strascico giudiziario, che, però, a sorpresa, in primo grado, vede l’uomo sotto accusa ritrovarsi libero. Impossibile, secondo il giudice del Tribunale, difatti, parlare di resistenza a pubblico ufficiale. Ciò perché carente l’elemento soggettivo, avendo, all’epoca, l’uomo agito in preda ai fumi dell’alcool.
Questa visione assolutoria viene contestata duramente dalla Procura, che, da un lato, richiama quanto previsto dal Codice Penale in materia di ubriachezza volontaria, che non esclude né diminuisce l’imputabilità, e, dall’altro, osserva che, rispetto all’episodio preso in esame, nulla è stato dedotto riguardo a possibili ragioni di caso fortuito e forza maggiore all’origine del contingente stato di ubriachezza e nulla è stato evidenziato riguardo ad un’ipotetica esclusione della capacità del soggetto ubriaco di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l’evento ideato e voluto.
Per i magistrati di Cassazione le obiezioni sollevate dalla Procura hanno un fondamento solido.
In Tribunale, l’esclusione dell’addebito è stata basata sulla carenza dell’elemento soggettivo, posto che, come emerso dalia relazione sanitaria di ‘Pronto Soccorso’, l’uomo era in evidente stato di ebbrezza alcoolica e, dunque, non pienamente consapevole della sua condotta delittuosa. Però, osservano i giudici di Cassazione, così si fa derivare in via automatica dallo stato di ebbrezza alcolica, il difetto di consapevolezza della condotta delittuosa, erroneamente pronunciando il proscioglimento per difetto dell’elemento soggettivo.
Detto ancora più chiaramente, il giudice del Tribunale, pur ritenendo sotto il profilo oggettivo che la condotta dell’uomo integrasse la condotta materiale del reato di resistenza, hanno ritenuto che difettasse, nel caso specifico, l’elemento soggettivo», poiché «l’uomo era in evidente stato di ebbrezza alcoolica e, dunque, non pienamente consapevole della sua condotta delittuosa.
Per il giudice del Tribunale, quindi, è decisiva la non del tutto raggiunta la prova dell’elemento soggettivo in capo all’uomo, assolto, di conseguenza, perché il fatto non costituisce reato.
Ma, obiettano i giudici di Cassazione, la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri di individuazione dell’elemento psicologico del reato e, poiché il Codice Penale, in materia di ubriachezza volontaria, nulla dice, nel disciplinarne l’imputabilità, in ordine alla colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole dettate in materia di responsabilità penale e di elemento psicologico del reato, con la conseguenza che non è richiesto, per ritenere sussistente il dolo diretto, che sia stata effettuata un’analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare un evento ideato e voluto.
Alla luce di questo punto fermo, è evidente, secondo i giudici di Cassazione, l’errore compiuto in Tribunale, errore consistito nel non motivare come la condotta dell’uomo potesse essere ricondotta ad una totale carenza della volontà a reagire con violenza al compimento dell’atto di ufficio da parte dei pubblici ufficiali e nel limitarsi ad inferire tale carenza dal pacifico stato di ebbrezza alcolica dell’uomo. Tutto ciò, poi, senza affrontare la questione delle reali capacità cognitive dell’uomo al momento del fatto, in particolare se e in quale misura il suo stato di alterazione alcolica avesse influito sulle sue condizioni psichiche, tenuto conto del processo di determinazione volitiva sotteso al delitto contestatogli.
Tale accertamento – mancato e a cui dovrà provvedere ora il giudice del Tribunale – è incompatibile con qualsiasi forma di automatismo tra stato di ebbrezza e insussistenza del dolo, in quanto l’azione esercitata sulla psiche del soggetto dall’alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti non impedisce di ravvisare gli estremi del dolo, per la cui esistenza non è richiesta una analisi lucida della realtà, ma solo che il soggetto sia in grado, nonostante la perturbazione psichica e la riduzione del senso critico determinate dalle sostanze assunte, di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l’evento ideato e voluto, quale la resistenza attiva esercitata nei confronti degli operanti per sottrarsi al controllo.

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