Decadenza dalla responsabilità genitoriale: irrilevante l’assoluzione penale per il genitore

L’esito giudiziario in sede penale non esclude di per sé la rilevanza di determinati comportamenti in sede civile

Decadenza dalla responsabilità genitoriale: irrilevante l’assoluzione penale per il genitore

Prima di giungere alla delicatissima pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, è necessario procedere ad una autonoma valutazione dei comportamenti del genitore, e in questa ottica l’assoluzione in sede penale per una specifica ipotesi delittuosa non esclude di per sé la rilevanza di determinati comportamenti in sede civile. Fondamentale, quindi, ai fini della verifica dei presupposti per la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, valutare quelle condotte non sanzionate in sede penale, dovendo il provvedimento fondarsi su fatti concreti e su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che dimostrino l’inidoneità del genitore a curare gli interessi del figlio e l’effettivo e grave pregiudizio per il minore.
Questa l’ottica adottata dai giudici (ordinanza numero 32577 del 14 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato dal provvedimento con cui un uomo e una donna sono stati dichiarati decaduti dall’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio, con nomina di un tutore e con collocamento del minore presso una struttura terapeutica.
A dare il ‘la’ alla triste vicenda è la segnalazione del dirigente scolastico dell’istituto frequentato dal figlio della coppia. Nello specifico, il dirigente fa presente che il ragazzo – con disabilità con diagnosi di ritardo psicomotorio – evidenzia comportamenti fortemente sessualizzati.
Inevitabile lo strascico giudiziario, che però non è solo civile, ma anche penale per fatti, ritenuti di rilevanza penale, commessi in danno del figlio.
Il fronte penale si chiude favorevolmente ai due genitori. Ciò detto, però, viene comunque ritenuta legittima la declaratoria di uomo e donna dalla responsabilità genitoriale.
Su questo fronte, difatti, i magistrati osservano, quanto al rapporto tra accertamento del giudice penale (nella specie, in relazione all’ipotesi delittuosa di atti sessuali in presenza di minore) e giudizio civile (nella specie, ovviamente, nell’ambito di procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale), che la presunzione d’innocenza opera esclusivamente in sede penale e che, pur dovendosi negare carattere decisivo alla sola pendenza di procedimenti penali per l’accertamento di comportamenti penalmente censurabili, il giudice civile deve comunque procedere ad una autonoma valutazione dei comportamenti esaminati in sede penale. Invero, in tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice deve comunque rendere un’autonoma valutazione sul punto, sicché l’archiviazione di denunce in sede penale non può di per sé escludere la rilevanza di tali comportamenti in sede civile. A maggior ragione, poi, quando, come in questa vicenda, la sentenza di assoluzione in sede penale ha riguardato una specifica ipotesi delittuosa (corruzione di minorenne), mentre il giudizio civile ha per oggetto l’autonoma verifica dei presupposti di una pronuncia di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale a causa di violazione dei doveri ad essa inerenti, fonte di grave pregiudizio per il minore.
Ampliando l’orizzonte, poi, i magistrati di Cassazione ribadiscono che, in tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti. Necessaria, quindi, la individuazione di condotte malevole o disfunzionali nei confronti della prole, non essendo sufficienti soltanto comportamenti ambivalenti o, ad esempio, elusivi delle modalità degli incontri protetti.
Invece, nel caso in esame, osservano i giudici, l’inadeguatezza complessiva della madre allo svolgimento del ruolo genitoriale, nonché la sua sottrazione anche a specifichi obblighi (ad esempio, la mancata collaborazione con i ‘Servizi sociale’ e con la scuola; il mancato accompagnamento del minore alle sedute riabilitative; la mancata intrapresa di un percorso di sostegno) sono stati evidenziati analiticamente.
Quanto al nesso di causalità fra violazioni degli obblighi genitoriali e pregiudizio arrecato al figlio minore, occorre sottolineare che il Codice Civile non esige che tale nesso venga ravvisato esclusivamente con riferimento a danni già provocati. Il grave pregiudizio per il figlio ben può essere ritenuto rilevante anche prospetticamente, con riferimento, cioè, alla potenzialità dannosa, per il futuro, delle omissioni, violazioni o trascuranze degli adempimenti legati al ruolo genitoriale. E il pregiudizio per il minore può consistere, altresì, nell’impedire possibili miglioramenti di una situazione di salute pur già compromessa o nel non attivarsi per conseguire un benefico risultato.
Sotto tale profilo, il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale ha rilevato correttamente che l’inadempienza della madre ai suoi compiti genitoriali ha impedito e impedisce qualsivoglia miglioramento della condizione del figlio minore. E, difatti, un miglioramento si è verificato, non a caso, solo quando il minore è stato inserito in apposita struttura, evidentemente così sfuggendo al contesto familiare cui prima apparteneva e in cui nessun supporto gli veniva fornito dalla madre.
Tirando le somme, una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ha quindi condotto ad una valutazione negativa della figura materna, la quale tale progetto non ha mai saputo proporre, probabilmente a causa della inconsapevolezza e della mancata presa di coscienza della reale situazione problematica del figlio.

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